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Siamo ormai vicinissimi alla scadenza del 30 novembre, termine ultimo per effettuare il versamento delle somme dovute per la rottamazione delle liti fiscali pendenti (co.12, dell’art.39, del D.L. n.98/11 convertito con la L. n.111 del 15 luglio 2011) tenuto conto anche degli ultimi chiarimenti delle Entrate varati con la R.M. n.107 del 23 novembre scorso.
Sono definibili le controversie fiscali per le quali al 1 maggio 2011 sia stato presentato l’atto “introduttivo” del giudizio. Rileva, quindi, la notifica del ricorso mentre è irrilevante la data della costituzione in giudizio.
È consentita la definizione anche delle liti per le quali la sentenza è passata in giudicato se questo è avvenuto dopo il 1° maggio 2011. In questo contesto, però, occorre apprezzare un passaggio della C.M. n.48/E/11 delle Entrate in cui si afferma che: “è da ritenere che il passaggio in giudicato di una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011, prima, cioè, dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, precluda la possibilità di definire la relativa controversia”.
Il principio dell’intangibilità del giudicato, quindi, esclude la possibilità di definire le liti pendenti al 1° maggio per le quali la pronuncia si è resa definitiva entro la data di entrata in vigore del D.L. n.98/11, ovvero il 5 luglio 2011.
Per lite pendente si deve intendere anche quella “per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”. Pertanto non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale, essendo ammessa la chiusura in tutte le ipotesi in cui sussista l’obbligo per il giudice di emanare un provvedimento decisorio della lite stessa, a prescindere dall’eventualità che l’atto introduttivo sia affetto da vizi di carattere sostanziale. Anche in questi casi, peraltro, la definizione è ammessa a condizione che prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta una pronuncia definitiva di inammissibilità.
La controversia pendente deve avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (presupposto soggettivo). È quindi esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive in primo grado altre Amministrazioni pubbliche (come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc).
L’art.39 del D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.111/11, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al co.12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 94 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art.16 della L. n 289/02”.
Presupposto oggettivo di definizione agevolata sono:
a) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi (quindi le istanze di rimborso);
b) le liti che attengono alla spettanza di agevolazioni, in quanto in tali atti non si “fa questione di un tributo preteso dall’Amministrazione in base al quale determinare la somma dovuta”. Pur tuttavia, laddove il provvedimento impugnato che nega o revoca l’agevolazione tributaria accerti o richieda un tributo e/o irroghi le relative sanzioni, la lite, ricorrendone i presupposti oggettivi, è comunque definibile;
c) l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo, in considerazione della natura di tali atti, non riconducibili nella categoria degli “atti impositivi”, in quanto ordinariamente finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori;
d) le liti concernenti l’omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni.
Sono definibili le liti che attengono a ruoli emessi a seguito di rettifica delle dichiarazioni in sede di controllo formale ex artt.36-bis, 36-ter del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72 se diversi dai ruoli che hanno la funzione di recuperare le imposte dichiarate e non versate.
Requisito necessario per poter accedere alla definizione agevolata è che la lite pendente abbia un valore non superiore a 20 mila euro.
Il valore va determinato in relazione all’ammontare dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati o dei tributi indicati, senza tenere conto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con separato provvedimento. Per gli atti di irrogazione di sole sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è costituito dall’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate.
Nell’operare la scelta occorre valutare il costo della definizione agevolata:
- € 150 per le liti il cui valore è di importo fino ad €2.000;
- 10% per le liti il cui valore è di importo superiore ad €2.000, per le quali nell’ultima pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa sia risultata soccombente l’Amministrazione Finanziaria;
- 50% per le liti il cui valore è di importo superiore ad €2.000, per le quali nell’ultima pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa sia risultato soccombente il contribuente;
- 30% per le liti il cui valore è di importo superiore ad €2.000, per le quali la lite penda in primo grado e non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
Il perfezionamento della sanatoria delle liti pendenti comporta l’estinzione del giudizio.
La definizione presuppone il versamento della somma dovuta che deve avvenire entro il prossimo 30 novembre 2011. Non è ammessa la compensazione (salvo avendo riguardo alle somme provvisoriamente iscritte a ruolo) e non sono previste modalità di versamento rateali.
Coloro che possono “compensare” il costo per la rottamazione con quanto versato per effetto dei ruoli provvisori dovranno limitarsi a presentare l’istanza di definizione entro il prossimo 2 aprile.
Il modello per la definizione
La procedura di definizione, per parte del contribuente, si chiude con la presentazione, in via telematica, del modello di definizione (approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre scorso.
Dott. Ettore Colella – Dottore Commercialista Milano, Esperto Contabile Milano, Certificatore Tributario Milano, Mediatore Civile Milano