Chi sono

Ettore Collela Milano

 

Dott. Ettore Colella
Commercialista – Sezione A
Albo Professionale
Revisore Contabile
Certificatore Tributario
Mediatore Civile
Associato e Socio Fondatore ADT
Associazione Culturale della Scuola dei Difensori Tributari, fondata da Prof. Cesare Glendi

 

AREE DI ATTIVITÀstudio ettore colella dottore commercialista

Diritto Tributario
Diritto Societario e dell’Impresa
Revisione Contabile

SPECIALIZZAZIONI

Revisione Contabile
Due diligence
Fraud Auditing
Fiscalità dell’Impresa e delle persone fisiche
Contenzioso Tributario

 

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Ettore Colella ha frequentato due master, uno in Business Administration a Londra ed uno in Contenzioso Tributario con il Prof. Cesare Glendi padre fondatore della legge sul contenzioso tributario (546/92);

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A, di Milano e Lodi;
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia;

Ha maturato una significativa esperienza nella Revisione Contabile nella prima società di revisione a livello mondiale Price Waterhouse World-wide network (oggi PriceWaterhouseCoopers) e successivamente presso lo Studio Internazionale Tributario corrispondente per l’Italia di PW.

Dal 1993 socio fondatore dell’omonimo studio – Studio Ettore Colella – dove rappresenta noti privati e famiglie azioniste di aziende leader nel proprio settore.

Ettore Colella, esperto in fiscalità nazionale ed internazionale, acquisizioni (due diligence), cessioni di rilevanti pacchetti azionari. Assiste primarie società italiane e multinazionali in materia di consulenza fiscale, per l’elaborazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo contabile, perizie di fraud auditing, ecc.

Cultore del Diritto Tributario, Ettore Colella ha partecipato a numerosi stages e convegni scientifici, svolgendo anche incarichi di docenza ed addestramento.

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CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

- approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008, TESTO COORDINATO AGGIORNATO AL 5 NOVEMBRE 2008

Articolo 6 INTEGRITÀ

1. Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale (…)

Articolo 7 OBIETTIVITÀ

1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale (…)

Articolo 8 COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ
DELLE PRESTAZIONI

1. Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative (…)

Articolo 9 INDIPENDENZA

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affodatogli (…)

Articolo 10 RISERVATEZZA

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge (…)

Articolo 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa (…)

Articolo 12 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE AL DI FUORI DEL PAESE DI ORIGINE

1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se ed in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico.
2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.

Articolo 13 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN COOPERAZIONE CON TERZI

1. Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice.

Articolo 14 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa (…)